+Articolo 430 3.

Articolo 430 3.

Oltre alle segnalazioni in materia di requisiti prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano informazioni finanziarie alle rispettive autorità competenti se sono uno dei seguenti soggetti:

a) 

un ente soggetto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

b) 

un ente creditizio che redige i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1606/2002.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito