+Articolo 430 quater Relazione di fattibilità sul sistema di segnalazione integrato
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---+Articolo 430 quater 2.
---+Articolo 430 quater 3.
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Articolo 430 quater Relazione di fattibilità sul sistema di segnalazione integrato
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 430 quater 1.
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L'ABE elabora una relazione di fattibilità concernente lo sviluppo di un sistema uniforme e integrato per la raccolta di dati statistici, dati di risoluzione e dati prudenziali e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro 28 giugno 2020.
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Articolo 430 quater 2.
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Nel redigere la relazione di fattibilità, l'ABE coinvolge le autorità competenti, come pure le autorità responsabili dei sistemi di garanzia dei depositi nonché della risoluzione, e in particolare il SEBC. La relazione tiene conto dei precedenti lavori del SEBC sulla raccolta integrata dei dati e si basa su un'analisi costi-benefici complessiva che include almeno:
a)
un quadro d'insieme sulla quantità e la portata dei dati attuali raccolti dalle autorità competenti nella rispettiva giurisdizione, nonché sulla loro provenienza e sul loro livello di dettaglio;
b)
l'elaborazione di un dizionario uniforme dei dati da raccogliere, al fine di aumentare la convergenza dei requisiti di segnalazione per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione regolare e al fine di evitare richieste superflue;
c)
l'istituzione di un comitato congiunto, in cui siano rappresentati almeno l'ABE e il SEBC, per lo sviluppo e l'attuazione del sistema di segnalazione integrato;
d)
la fattibilità e l'eventuale progettazione di un punto centrale di raccolta dei dati per il sistema di segnalazione integrato, in cui rientri l'obbligo di assicurare la rigorosa riservatezza dei dati raccolti, la solida autenticazione e gestione dei diritti di accesso al sistema nonché la cibersicurezza, che:
i)
contenga un registro centrale di dati, aggiornato con la regolarità necessaria, comprendente tutti i dati statistici, i dati di risoluzione e i dati prudenziali rilevati con il livello di dettaglio e la frequenza richiesti per i rispettivi enti;
ii)
funga da punto di contatto per le autorità competenti nella misura in cui riceve, tratta e raggruppa tutte le richieste di dati, le confronta con i dati già raccolti e segnalati e consente alle autorità competenti un accesso rapido alle informazioni richieste;
iii)
fornisca ulteriore sostegno alle autorità competenti per la trasmissione delle richieste di dati agli enti e inserisca i dati richiesti nel registro centrale di dati;
iv)
svolga un ruolo di coordinamento nello scambio di informazioni e di dati tra le autorità competenti; e
v)
tenga conto delle procedure e dei processi delle autorità competenti e li integri in un sistema standardizzato.
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Articolo 430 quater 3.
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Entro un anno dalla presentazione della relazione di cui al presente articolo, la Commissione, se del caso e tenuto conto della relazione di fattibilità dell'ABE, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per l'istituzione di un sistema di segnalazione standardizzato e integrato per gli obblighi di segnalazione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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