+Articolo 433 quater Informativa da parte degli altri enti
---+Articolo 433 quater 1.
---+Articolo 433 quater 2.

Articolo 433 quater Informativa da parte degli altri enti

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 433 quater 1.

Gli enti non soggetti alle disposizioni dell'articolo 433 bis o 433 ter pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:

a) 

su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;

b) 

su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.

Articolo 433 quater 2.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli altri enti che sono enti non quotati pubblicano su base annua le informazioni di cui ai punti seguenti:

a) 

articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);

b) 

articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c);

c) 

articolo 437, lettera a);

▼M17

d) 

articolo 438, lettere c), d) e d bis);

▼M17

d bis) 

articolo 442, lettere c) e d);

▼M8

e) 

le metriche principali di cui all'articolo 447;

▼M17

e bis) 

le informazioni di cui all’articolo 449 bis;

e ter) 

le informazioni di cui all’articolo 449 ter;

▼M8

f) 

articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), e da h) a k).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito