+Articolo 451 ter Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività e attività connesse
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Articolo 451 ter Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività e attività connesse

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 451 ter 1.

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni sulle cripto-attività e sui servizi per le cripto-attività nonché su qualsiasi altra attività relativa alle cripto-attività:

a) 

gli importi delle esposizioni dirette e indirette in relazione alle cripto-attività, tra cui le componenti lunghe e corte lorde delle esposizioni nette;

b) 

l’importo complessivo dell’esposizione al rischio operativo;

c) 

la classificazione contabile delle esposizioni alle cripto-attività;

d) 

una descrizione delle attività relative alle cripto-attività e della loro incidenza sul profilo di rischio dell’ente;

e) 

una descrizione specifica delle loro politiche di gestione del rischio concernenti le esposizioni alle cripto-attività e i servizi per le cripto-attività.

Ai fini del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, gli enti forniscono informazioni più dettagliate sulle attività rilevanti, comprese informazioni sull’emissione di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi e sulla prestazione di servizi per le cripto-attività a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2023/1114.

Articolo 451 ter 2.
Gli enti non applicano l’eccezione prevista all’articolo 432 ai fini degli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito