+Articolo 453 Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Articolo 453 Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Articolo 453

Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Gli enti che utilizzano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

a) 

le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e un'indicazione della misura in cui gli enti ricorrono alla compensazione;

b) 

le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie reali ammissibili;

c) 

la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente per attenuare il rischio di credito;

d) 

per le garanzie e i derivati su crediti utilizzati come protezione del credito, le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito utilizzati per ridurre i requisiti patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica;

e) 

le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati;

f) 

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, il valore dell'esposizione complessiva non coperto dalla protezione del credito ammissibile e il valore dell'esposizione complessiva coperto da una protezione del credito ammissibile dopo aver applicato le rettifiche per volatilità; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per prestiti e titoli di debito e comprende una ripartizione delle esposizioni in stato di default;

g) 

il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione e l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con e senza effetto di sostituzione;

h) 

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, il valore delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio per classe di esposizione prima e dopo aver applicato i fattori di conversione e l'eventuale attenuazione del rischio di credito associata;

i) 

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il rapporto tra tale importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il valore dell'esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per ciascuna classe di esposizioni;

j) 

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima e dopo il riconoscimento dell'effetto di attenuazione del rischio di credito dei derivati su crediti; nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti provvedono all'informativa di cui alla presente lettera separatamente per le classi di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito