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+Articolo 458 6. |
Articolo 458 6.Qualora gli Stati membri riconoscano le misure stabilite a norma del presente articolo, lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche al Consiglio, alla Commissione, all’ABE e allo Stato membro autorizzato ad applicare le misure.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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