+Articolo 458 9.
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Articolo 458 9.
Prima della scadenza dell’autorizzazione concessa conformemente ai paragrafi 2 e 4, lo Stato membro interessato, in consultazione con il CERS, l’ABE e la Commissione, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali fino a un massimo di altri due anni ogni volta.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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