+Articolo 465 13.

Articolo 465 13.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iii), o all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, per le esposizioni che sono ponderate per il rischio utilizzando il SEC-IRBA o il metodo della valutazione interna conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, se la parte dell’importo complessivo standardizzato dell’esposizione ponderato per il rischio di credito, il rischio di diluizione, il rischio di controparte o il rischio di mercato derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione è calcolata utilizzando il SEC-SA conformemente all’articolo 261 o 262, fino al 31 dicembre 2032 gli enti applicano il seguente fattore p:

a) 

p = 0,25 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l’articolo 262;

b) 

p = 0,5 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l’articolo 261.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito