+Articolo 490 Elementi di classe 2 con incentivo al rimborso
---+Articolo 490 1.
---+Articolo 490 2.
---+Articolo 490 3.
---+Articolo 490 4.
---+Articolo 490 5.
---+Articolo 490 6.
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Articolo 490 Elementi di classe 2 con incentivo al rimborso
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 490 1.
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In deroga agli articoli 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f) o h), della direttiva 2006/48/CE che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti al presente articolo.
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Articolo 490 2.
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Gli elementi sono considerati strumenti di classe 2, purché:
a)
l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1o gennaio 2013;
b)
l'ente non abbia esercitato l'opzione call;
c)
le condizioni stabilite all'articolo 63 siano soddisfatte a partire dal 1o gennaio 2013.
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Articolo 490 3.
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Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità dell'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono considerati come elementi di classe 2 senza limiti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
c)
le condizioni fissate all'articolo 63 sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
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Articolo 490 4.
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Gli elementi non sono considerati come elementi di classe 2 a partire dal 1o gennaio 2014, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
c)
le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
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Articolo 490 5.
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Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 con riduzione del loro riconoscimento in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della loro scadenza effettiva;
c)
le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
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Articolo 490 6.
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Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, se:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
c)
le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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