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+Articolo 493 4. |
Articolo 493 4.In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di sostenere le esposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:
a)
100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2018;
b)
75 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2019;
c)
50 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2020. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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