+Articolo 493 4.

Articolo 493 4.

In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di sostenere le esposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

a) 

100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2018;

b) 

75 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2019;

c) 

50 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2020.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito