+Articolo 494 Disposizioni transitorie riguardanti il requisito di fondi propri e passività ammissibili
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---+Articolo 494 2.
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Articolo 494 Disposizioni transitorie riguardanti il requisito di fondi propri e passività ammissibili

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 494 1.

In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

▼M8

a) 

un coefficiente basato sul rischio del 16 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;

b) 

un coefficiente non basato sul rischio del 6 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.

Articolo 494 2.
In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, possono essere inclusi negli elementi di passività ammissibili è pari al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.
Articolo 494 3.
In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, fino al momento in cui l'autorità di risoluzione valuta per la prima volta la conformità alla condizione di cui alla lettera c) di detto paragrafo, le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera, fino al 31 dicembre 2021, il 2,5 % e, dopo tale data, il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, lettere a) e b).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito