+Articolo 494 bis Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo
---+Articolo 494 bis 1.
---+Articolo 494 bis 2.
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Articolo 494 bis Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 494 bis 1.
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In deroga all'articolo 52, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;
b)
gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
c)
i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
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Articolo 494 bis 2.
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In deroga all'articolo 63, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti di classe 2 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
▼C9
a)
le condizioni di cui all'articolo 63 ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;
▼M8
b)
gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
c)
i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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