+Articolo 494 bis Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo
---+Articolo 494 bis 1.
---+Articolo 494 bis 2.

Articolo 494 bis Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 494 bis 1.

In deroga all'articolo 52, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;

b) 

gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;

c) 

i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 494 bis 2.

In deroga all'articolo 63, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti di classe 2 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

▼C9

a) 

le condizioni di cui all'articolo 63 ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;

▼M8

b) 

gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;

c) 

i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito