+Articolo 494 ter 1.

Articolo 494 ter 1.

In deroga agli articoli 51 e 52, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 51 e 52, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p), q) e r).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito