+Articolo 494 ter 1.
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Articolo 494 ter 1.
In deroga agli articoli 51 e 52, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 51 e 52, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p), q) e r).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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