+Articolo 494 ter Clausola grandfathering per gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili
---+Articolo 494 ter 1.
---+Articolo 494 ter 2.
---+Articolo 494 ter 3.
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Articolo 494 ter Clausola grandfathering per gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 494 ter 1.
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In deroga agli articoli 51 e 52, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 51 e 52, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p), q) e r).
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Articolo 494 ter 2.
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In deroga agli articoli 62 e 63, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti di classe 2 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 62 e 63, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 63, lettere n), o) e p).
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Articolo 494 ter 3.
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In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono considerate strumenti di passività ammissibili se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere da f) a m).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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