+Articolo 495 octies Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici

Articolo 495 octies Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici

Articolo 495 octies

Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici

In deroga all’articolo 183, paragrafo 1, e all’articolo 213, paragrafo 1, una garanzia revocabile in caso di frode da parte del debitore o il cui grado di protezione del credito possa essere diminuito in tal caso, è considerata soddisfare i requisiti di cui all’articolo 183, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 213, paragrafo 1, lettera c), qualora la garanzia sia stata fornita da un soggetto di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettera a), entro il 31 dicembre 2024.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito