Articolo 495 octies
Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici
In deroga all’articolo 183, paragrafo 1, e all’articolo 213, paragrafo 1, una garanzia revocabile in caso di frode da parte del debitore o il cui grado di protezione del credito possa essere diminuito in tal caso, è considerata soddisfare i requisiti di cui all’articolo 183, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 213, paragrafo 1, lettera c), qualora la garanzia sia stata fornita da un soggetto di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettera a), entro il 31 dicembre 2024.