+Articolo 499 Leva finanziaria
---+Articolo 499 1.
---+Articolo 499 2.
|
Articolo 499 Leva finanziaria
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 499 1.
|
In deroga agli articoli 429 e 430, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti calcolano e segnalano il coefficiente di leva finanziaria utilizzando entrambi i seguenti elementi come misura del capitale:
b)
il capitale di classe 1 soggetto alle deroghe di cui ai capi 1 e 2 del presente titolo.
|
|
Articolo 499 2.
|
In deroga all'articolo 451, paragrafo 1, gli enti possono decidere se pubblicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria sulla base di una o di entrambe le definizioni della misura del capitale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. Quando gli enti modificano la decisione su quale coefficiente di leva finanziaria pubblicare, la prima pubblicazione successiva alla modifica contiene la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti di leva finanziaria pubblicati fino al momento della modifica.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|