+Articolo 500 bis 2.

Articolo 500 bis 2.

In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, e all’articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:

▼M17

a) 

100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2025;

b) 

75 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2026;

c) 

50 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2027.

▼M11

I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito