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+Articolo 500 bis 2. |
Articolo 500 bis 2.In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, e all’articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:
a)
100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2025;
b)
75 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2026;
c)
50 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2027. I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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