+Articolo 506 quinquies Trattamento prudenziale della cartolarizzazione
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Articolo 506 quinquies Trattamento prudenziale della cartolarizzazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 506 quinquies 1.
Entro il 31 dicembre 2026, l’ABE, in stretta collaborazione con l’AESFEM, riferisce alla Commissione in merito al trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione, distinguendo tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tra cedenti e investitori e tra operazioni STS e non-STS.
Articolo 506 quinquies 2.
In particolare, l’ABE monitora il ricorso alla disposizione transitoria di cui all’articolo 465, paragrafo 13, e valuta in che misura l’applicazione dell’output floor alle esposizioni verso la cartolarizzazione inciderebbe sulla riduzione del capitale ottenuta dagli enti cedenti nelle operazioni per le quali è stato riconosciuto un trasferimento significativo del rischio, ridurrebbe eccessivamente la sensibilità al rischio e inciderebbe sulla sostenibilità economica di nuove operazioni di cartolarizzazione. In siffatti casi di riduzione delle sensibilità al rischio, l’ABE può valutare la possibilità di proporre una ricalibrazione al ribasso dei fattori di «non neutralità» per le operazioni per le quali è stato riconosciuto un trasferimento significativo del rischio. L’ABE valuta inoltre l’adeguatezza dei fattori di «non neutralità» nell’ambito sia del SEC-SA che del SEC-IRBA, tenendo conto dei dati storici sulla performance del credito delle operazioni di cartolarizzazione nell’Unione e della riduzione dei rischi di modello e di agenzia del quadro della cartolarizzazione.
Articolo 506 quinquies 3.
Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e tenendo conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito