+Articolo 515 Monitoraggio e valutazione
---+Articolo 515 1.
---+Articolo 515 2.
---+Articolo 515 3.

Articolo 515 Monitoraggio e valutazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 515 1.
L'ABE, insieme all'AESFEM, entro il 28 giugno 2014, presenta una relazione sul funzionamento del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, con particolare riferimento agli enti che gestiscono una controparte centrale, onde evitare la duplicazione dei requisiti per le operazioni in derivati e in tal modo maggiori rischi normativi e maggiori costi di vigilanza da parte delle autorità competenti.
Articolo 515 2.
L'ABE controlla e valuta il funzionamento delle disposizioni per i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso una controparte centrale di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9. Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'impatto e l'efficacia di tali disposizioni.
Articolo 515 3.
Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione procede a un riesame in merito alla riconciliazione del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, e ne riferisce in una relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito