+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute …
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3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute …
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a notificare all’ABE entro il 16 luglio 2012 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione, in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall’ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate presentando il modulo fornito nella Sezione V all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “EBA/GL/2012/2”. Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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