+Sommario
---+1. Il presente documento contiene una serie di orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del …
---+2. Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
---+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute …
---+4. Le notifiche delle autorità competenti di cui al precedente paragrafo sono pubblicate sul sito …

Sommario

Sommario

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. Il presente documento contiene una serie di orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del …

Il presente documento contiene una serie di orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (“regolamento ABE”). Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli operatori dei mercati finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

2. Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …

Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in una particolare area. L’ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli operatori del mercato finanziario si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano ad esse mediante il loro eventuale inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie norme di vigilanza e/o le procedure di orientamento o vigilanza), anche quando particolari orientamenti si rivolgono in primo luogo agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute …

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a notificare all’ABE entro il 16 luglio 2012 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione, in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall’ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate presentando il modulo fornito nella Sezione V all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “EBA/GL/2012/2”. Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

4. Le notifiche delle autorità competenti di cui al precedente paragrafo sono pubblicate sul sito …

Le notifiche delle autorità competenti di cui al precedente paragrafo sono pubblicate sul sito web dell’ABE, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento ABE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/