+3. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nelle seguenti circostanze …
|
3. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nelle seguenti circostanze …
Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nelle seguenti circostanze: - a. quando individuano operazioni di cartolarizzazione nelle quali non si ritiene che il rischio di credito sia stato trasferito, anche se tali operazioni soddisfano le condizioni previste dall'articolo 243, paragrafo 2, o dall'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b. quando valutano la conformità di un ente cedente ai requisiti generali dei presenti orientamenti in relazione a tutte le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio ai sensi dell'articolo 243 o 244 del regolamento (UE) n. 575/213;
- c. quando valutano la conformità di un ente cedente ai requisiti di cui agli articoli 243, paragrafo 4, e 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|