+3. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nelle seguenti circostanze …

3. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nelle seguenti circostanze …

Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nelle seguenti circostanze:

  • a. quando individuano operazioni di cartolarizzazione nelle quali non si ritiene che il rischio di credito sia stato trasferito, anche se tali operazioni soddisfano le condizioni previste dall'articolo 243, paragrafo 2, o dall'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • b. quando valutano la conformità di un ente cedente ai requisiti generali dei presenti orientamenti in relazione a tutte le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio ai sensi dell'articolo 243 o 244 del regolamento (UE) n. 575/213;
  • c. quando valutano la conformità di un ente cedente ai requisiti di cui agli articoli 243, paragrafo 4, e 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/