+Titolo I – Ambito di applicazione e principi generali
---+1. Ambito di applicazione
---+1. I presenti orientamenti si applicano ai soggetti di seguito indicati: a. agli enti cedenti di …
---+2. Gli enti cedenti dovrebbero applicare i) i requisiti generali di cui ai presenti orientamenti in …
---+3. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nelle seguenti circostanze …
---+4. Oltre alle informazioni da comunicare all'ABE ai sensi degli articoli 243, paragrafo 6, e 244 …
---+1. L’adempimento delle condizioni di cui alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o …
---+2. Le autorità competenti dovrebbero garantire l'esistenza di procedure per l'individuazione delle …
---+3. Le condizioni per ottenere il trasferimento significativo del rischio a terzi dovrebbero essere …
---+4. Gli enti cedenti dovrebbero valutare l’affidamento fatto sulle valutazioni esterne del merito di …

Titolo I – Ambito di applicazione e principi generali

Titolo I – Ambito di applicazione e principi generali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

1. I presenti orientamenti si applicano ai soggetti di seguito indicati: a. agli enti cedenti di …

I presenti orientamenti si applicano ai soggetti di seguito indicati:

  • a. agli enti cedenti di cui agli articoli 243 e 244 del regolamento (UE) n. 575/2013 e
  • b. alle autorità competenti.
2. Gli enti cedenti dovrebbero applicare i) i requisiti generali di cui ai presenti orientamenti in …

Gli enti cedenti dovrebbero applicare i) i requisiti generali di cui ai presenti orientamenti in relazione a tutte le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio ( Significant Risk Transfer, SRT), ai sensi degli articoli 243 o 244 del regolamento (UE)

  • n. 575/2013, e ii) i requisiti specifici di cui ai presenti orientamenti ai fini del trasferimento significativo del rischio a terzi in conformità con l'articolo 243, paragrafo 4, o con l'articolo 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nelle seguenti circostanze …

Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nelle seguenti circostanze:

  • a. quando individuano operazioni di cartolarizzazione nelle quali non si ritiene che il rischio di credito sia stato trasferito, anche se tali operazioni soddisfano le condizioni previste dall'articolo 243, paragrafo 2, o dall'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • b. quando valutano la conformità di un ente cedente ai requisiti generali dei presenti orientamenti in relazione a tutte le operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio ai sensi dell'articolo 243 o 244 del regolamento (UE) n. 575/213;
  • c. quando valutano la conformità di un ente cedente ai requisiti di cui agli articoli 243, paragrafo 4, e 244, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Oltre alle informazioni da comunicare all'ABE ai sensi degli articoli 243, paragrafo 6, e 244 …

Oltre alle informazioni da comunicare all'ABE ai sensi degli articoli 243, paragrafo 6, e 244, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero fornire su base annua all'ABE i dati relativi alle operazioni riesaminate ai sensi del paragrafo 3, punto 1, dei presenti orientamenti, utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

2. Principi generali

1. L’adempimento delle condizioni di cui alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o …

L’adempimento delle condizioni di cui alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell’articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, consente all'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale di escludere le rispettive esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese; esso conferisce altresì all'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica il diritto di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate a norma dell'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, a meno che l'autorità competente decida, caso per caso, che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi o che non risulta soddisfatta una delle condizioni previste all'articolo 243, paragrafo 5, o 244, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 con riferimento alla cartolarizzazione.

2. Le autorità competenti dovrebbero garantire l'esistenza di procedure per l'individuazione delle …

Le autorità competenti dovrebbero garantire l'esistenza di procedure per l'individuazione delle operazioni di cartolarizzazione che dovrebbero, nonostante la conformità alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, essere oggetto di ulteriore verifica da parte dell'autorità competente, secondo quanto previsto nel titolo III dei presenti orientamenti, al fine di valutare se con l’operazione sia stato effettivamente realizzato un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.

3. Le condizioni per ottenere il trasferimento significativo del rischio a terzi dovrebbero essere …

Le condizioni per ottenere il trasferimento significativo del rischio a terzi dovrebbero essere soddisfatte su base continuativa.

4. Gli enti cedenti dovrebbero valutare l’affidamento fatto sulle valutazioni esterne del merito di …

Gli enti cedenti dovrebbero valutare l’affidamento fatto sulle valutazioni esterne del merito di credito nelle proprie analisi delle operazioni che sono soggette ad un trasferimento significativo del rischio, e la relazione esistente tra le valutazioni esterne del merito di credito e quelle interne.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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