+2. Le autorità competenti dovrebbero garantire l'esistenza di procedure per l'individuazione delle …

2. Le autorità competenti dovrebbero garantire l'esistenza di procedure per l'individuazione delle …

Le autorità competenti dovrebbero garantire l'esistenza di procedure per l'individuazione delle operazioni di cartolarizzazione che dovrebbero, nonostante la conformità alla lettera a) o b) dell'articolo 243, paragrafo 2, o dell'articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, essere oggetto di ulteriore verifica da parte dell'autorità competente, secondo quanto previsto nel titolo III dei presenti orientamenti, al fine di valutare se con l’operazione sia stato effettivamente realizzato un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/