+2. I presenti orientamenti sono rivolti: a) ai DGS e alle autorità designate, definiti all’articolo …
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2. I presenti orientamenti sono rivolti: a) ai DGS e alle autorità designate, definiti all’articolo …
I presenti orientamenti sono rivolti: - a) ai DGS e alle autorità designate, definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 18), della direttiva 2014/49/UE;
- b) alle autorità di risoluzione definite all’articolo 4, paragrafo 2, punto iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), e successive modifiche (regolamento ABE); nonché
- c) alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto concerne il trattamento prudenziale degli impegni di pagamento.
I presenti orientamenti si applicano in conformità con il quadro giuridico nazionale che conferisce ai DGS o alle autorità designate il potere di accettare impegni di pagamento nell’ambito dei mezzi finanziari disponibili da prendere in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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