+5. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni: i. “impegni di …

5. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni: i. “impegni di …

Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

  • i. “impegni di pagamento”, gli impegni di pagamento secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 13), della direttiva 2014/49/UE;
  • ii. “attività a basso rischio”, le attività a basso rischio secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2014/49/UE. Le attività a basso rischio ai fini della garanzia nei presenti orientamenti possono consistere in strumenti finanziari o contante;
  • iii. “contratto di impegno di pagamento”, il contratto da stipularsi tra il DGS e l’ente creditizio recante i termini e le condizioni per l’inclusione di impegni di pagamento di un ente creditizio tra i mezzi finanziari disponibili di un DGS e, in particolare, i) l’indicazione da parte del DGS dell’importo dell’impegno di pagamento e ii) l’obbligo irrevocabile e garantito che impegna l’ente creditizio a versare al DGS l’importo dell’impegno di pagamento su richiesta del DGS entro il termine fissato nel contratto;
  • iv. “importo dell’impegno di pagamento”, la quota e l’importo monetario del contributo in favore del DGS come richiesto dal medesimo DGS, che l’ente creditizio si impegna a fornire mediante l’impegno di pagamento secondo i termini e le condizioni del contratto di impegno di pagamento;
  • v. “contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale”, in linea con la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE, un contratto disciplinato dalla legge di recepimento della direttiva 2002/47/CE in forza del quale l’ente creditizio garantisce gli obblighi assunti con il contratto di impegno di pagamento fornendo al DGS una garanzia reale costituita da attività a basso rischio sotto forma di titoli, dove la piena proprietà delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia rimane all’ente creditizio quando il diritto di garanzia è costituito;
  • vi. “contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà”, in linea con la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria, un contratto disciplinato dalla legge di recepimento della direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria in forza della quale l’ente creditizio garantisce gli obblighi assunti nel contratto di impegno di pagamento trasferendo al DGS la piena proprietà delle attività a basso rischio;
  • vii. “contratto di garanzia finanziaria”, un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale o un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà;
  • viii. “evento determinante l’escussione della garanzia”, un evento che comporta l’accelerazione dell’obbligo di versare l’importo dell’impegno di pagamento tale che esso diventa immediatamente esigibile. Secondo i termini dei contratti di garanzia finanziaria e in linea con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2002/47/CE o per effetto di legge, il verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia autorizza il DGS a realizzare la garanzia delle attività a basso rischio fornite dall’ente creditizio mediante la vendita o l’appropriazione, senza la necessità di preavviso giurisdizionale (prior jurisdictional notice) o di autorizzazione;
  • ix. “procedure di liquidazione”, le procedure di liquidazione così come definite nell’articolo 2 della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;
  • x. “provvedimenti di risanamento” (reorganisation measures), i provvedimenti di risanamento così come definiti nell’articolo 2 della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;
  • xi. “misure di intervento precoce”, le misure intraprese dalle autorità competenti conformemente agli articoli 27-30 della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
  • xii. “misure di gestione della crisi”, le misure di gestione della crisi così come definite nell’articolo 2, punto 102, della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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