+19. Ai sensi della direttiva 2014/49/UE, i DGS dovrebbero accettare solo attività a basso rischio …
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19. Ai sensi della direttiva 2014/49/UE, i DGS dovrebbero accettare solo attività a basso rischio …
Ai sensi della direttiva 2014/49/UE, i DGS dovrebbero accettare solo attività a basso rischio come garanzia dell’importo dell’impegno di pagamento. I DGS e le autorità designate dovrebbero stabilire criteri adeguati sull’ammissibilità della garanzia, tenendo conto del rischio di credito e del rischio di mercato degli emittenti delle attività a basso rischio, e della liquidità di tali attività, al fine di escludere attività non liquide. Essi dovrebbero anche tener conto del rischio di concentrazione e del rischio di cambio. In linea di principio, i criteri di ammissibilità delle garanzie fornite alla Banca centrale europea (BCE) o alle banche centrali nazionali dell’Unione europea dovrebbero essere considerati conformi ai requisiti di cui alla presente parte 6 degli orientamenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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