+Parte 6 – Criteri di ammissibilità e gestione delle garanzie
---+19. Ai sensi della direttiva 2014/49/UE, i DGS dovrebbero accettare solo attività a basso rischio …
---+20. I DGS o le autorità designate dovrebbero anche prevedere limiti di esposizione, garantendo che …
---+21. I DGS dovrebbero limitare la loro esposizione al debito, sia esso pubblico o privato, il cui …
---+22. Inoltre, i DGS e le autorità designate dovrebbero affrontare in modo adeguato le differenze …
---+23. La gestione delle garanzie può essere condotta dal DGS stesso o da un soggetto terzo …
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Parte 6 – Criteri di ammissibilità e gestione delle garanzie
Parte 6 – Criteri di ammissibilità e gestione delle garanzie
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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19. Ai sensi della direttiva 2014/49/UE, i DGS dovrebbero accettare solo attività a basso rischio …
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Ai sensi della direttiva 2014/49/UE, i DGS dovrebbero accettare solo attività a basso rischio come garanzia dell’importo dell’impegno di pagamento. I DGS e le autorità designate dovrebbero stabilire criteri adeguati sull’ammissibilità della garanzia, tenendo conto del rischio di credito e del rischio di mercato degli emittenti delle attività a basso rischio, e della liquidità di tali attività, al fine di escludere attività non liquide. Essi dovrebbero anche tener conto del rischio di concentrazione e del rischio di cambio. In linea di principio, i criteri di ammissibilità delle garanzie fornite alla Banca centrale europea (BCE) o alle banche centrali nazionali dell’Unione europea dovrebbero essere considerati conformi ai requisiti di cui alla presente parte 6 degli orientamenti.
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20. I DGS o le autorità designate dovrebbero anche prevedere limiti di esposizione, garantendo che …
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I DGS o le autorità designate dovrebbero anche prevedere limiti di esposizione, garantendo che per ogni ente creditizio vi sia una forte diversificazione delle attività con riferimento almeno all’emittente e alla scadenza. Per gli enti di piccole dimensioni che non sono in grado di fornire attività a basso rischio conformi ai requisiti in materia di diversificazione e ai limiti di esposizione, il livello di diversificazione delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia può essere inferiore fintantoché sia mantenuto un elevato livello complessivo di diversificazione delle attività a basso rischio nel portafoglio di garanzie dei DGS .
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21. I DGS dovrebbero limitare la loro esposizione al debito, sia esso pubblico o privato, il cui …
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I DGS dovrebbero limitare la loro esposizione al debito, sia esso pubblico o privato, il cui valore è fortemente correlato a eventi in cui il DGS dovrebbe rimborsare i depositanti o contribuire alla risoluzione e, di conseguenza, potrebbe trovarsi nella condizione di richiamare l’impegno di pagamento. Tuttavia, la valuta di denominazione del debito non dovrebbe essere presa in considerazione per questo scopo, in quanto porrebbe vincoli eccessivi sulla capacità di fornire garanzie. Inoltre, in linea con il principio di proporzionalità, per i piccoli enti che non sono in grado di fornire attività a titolo di garanzia che siano conformi a tale requisito, il livello di correlazione può essere superiore, a patto che il livello generale di correlazione all’interno del portafoglio del DGS rimanga basso.
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22. Inoltre, i DGS e le autorità designate dovrebbero affrontare in modo adeguato le differenze …
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Inoltre, i DGS e le autorità designate dovrebbero affrontare in modo adeguato le differenze, laddove esistano, tra la valuta di denominazione della garanzia e la valuta di denominazione dei depositi protetti del DGS .
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23. La gestione delle garanzie può essere condotta dal DGS stesso o da un soggetto terzo …
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La gestione delle garanzie può essere condotta dal DGS stesso o da un soggetto terzo nell’ambito di un servizio tripartito di gestione delle garanzie, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti nei presenti orientamenti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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