+8. Indipendentemente dal fatto che il paragrafo 7 si riferisca o meno a un’autorità rappresentata …
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8. Indipendentemente dal fatto che il paragrafo 7 si riferisca o meno a un’autorità rappresentata …
Indipendentemente dal fatto che il paragrafo 7 si riferisca o meno a un’autorità rappresentata presso l’ABE, qualora uno Stato membro abbia designato più di un’autorità in conformità dell’articolo 5 della direttiva 2014/17/UE e una di esse non sia un’autorità rappresentata presso l’ABE, l’autorità che partecipa all’ABE e che è designata ai sensi di tale articolo dovrebbe, fatte salve le disposizioni nazionali adottate conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE: - a) informare senza indugio l’altra autorità designata in merito ai presenti orientamenti e alla relativa data di applicazione;
- b) invitare per iscritto tale autorità a prendere in considerazione l’applicazione dei presenti orientamenti;
- c) invitare per iscritto tale autorità a informare l’ABE o l’autorità rappresentata presso l’ABE entro due mesi dalla notifica ai sensi della lettera a) se applica o intende applicare i presenti orientamenti;
- d) se del caso, trasmettere senza indugio all’ABE le informazioni ricevute ai sensi della lettera c).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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