+52. Gli accordi di cooperazione possono prevedere che: r. l’SGD dello Stato membro di origine …
|
52. Gli accordi di cooperazione possono prevedere che: r. l’SGD dello Stato membro di origine …
Gli accordi di cooperazione possono prevedere che: - r. l’SGD dello Stato membro di origine fornisca un importo forfettario, in base alle stime, prima che l’SGD dello Stato membro ospitante sostenga i costi cui fa seguito la riconciliazione dei conti; oppure
- s. all’SGD dello Stato membro ospitante sono rimborsati i costi concordati negli accordi di cooperazione in seguito al rimborso.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|