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11. Nell’ambito del paragrafo 10 dei presenti orientamenti, onde assicurare la divulgazione su base …Nell’ambito del paragrafo 10 dei presenti orientamenti, onde assicurare la divulgazione su base anonima delle informazioni in forma sommaria o aggregata, sarebbe opportuno tener conto di tutti i fattori riportati di seguito. 11.1. Numero di enti: qualora le informazioni riservate riguardino un numero inferiore a tre di enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, la loro divulgazione dovrebbe essere evitata, salvo nei casi in cui i profili specifici di cui al punto 11.2 del presente paragrafo e il contesto della divulgazione di cui al punto 11.3 del presente paragrafo non comportino il rischio che i singoli enti o entità siano individuati. 11.2. Profili specifici: nel divulgare informazioni riservate, dovrebbe essere evitato qualsiasi riferimento a caratteristiche specifiche, elementi distintivi, nomi, dati numerici o qualitativi ovvero dati distintivi di altra natura che consentano l’individuazione dei singoli enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE. 11.3. Contesto della divulgazione: la divulgazione di informazioni riservate dovrebbe essere evitata laddove un insieme di circostanze quali il mezzo della divulgazione, il numero e le caratteristiche dei destinatari, il momento della divulgazione e qualsiasi altra circostanza distintiva comporti il rischio che i singoli enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE siano individuati. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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