+4. Divulgazione di informazioni in forma sommaria o aggregata
---+10. Ai fini della divulgazione di informazioni in forma sommaria o aggregata a norma dell’articolo …
---+11. Nell’ambito del paragrafo 10 dei presenti orientamenti, onde assicurare la divulgazione su base …
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4. Divulgazione di informazioni in forma sommaria o aggregata
4. Divulgazione di informazioni in forma sommaria o aggregata
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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10. Ai fini della divulgazione di informazioni in forma sommaria o aggregata a norma dell’articolo …
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Ai fini della divulgazione di informazioni in forma sommaria o aggregata a norma dell’articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, affinché non si possano individuare i singoli enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della stessa direttiva, le informazioni dovrebbero essere trasmesse in forma anonima, mediante una breve dichiarazione oppure su base aggregata.
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11. Nell’ambito del paragrafo 10 dei presenti orientamenti, onde assicurare la divulgazione su base …
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Nell’ambito del paragrafo 10 dei presenti orientamenti, onde assicurare la divulgazione su base anonima delle informazioni in forma sommaria o aggregata, sarebbe opportuno tener conto di tutti i fattori riportati di seguito. 11.1. Numero di enti: qualora le informazioni riservate riguardino un numero inferiore a tre di enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, la loro divulgazione dovrebbe essere evitata, salvo nei casi in cui i profili specifici di cui al punto 11.2 del presente paragrafo e il contesto della divulgazione di cui al punto 11.3 del presente paragrafo non comportino il rischio che i singoli enti o entità siano individuati. 11.2. Profili specifici: nel divulgare informazioni riservate, dovrebbe essere evitato qualsiasi riferimento a caratteristiche specifiche, elementi distintivi, nomi, dati numerici o qualitativi ovvero dati distintivi di altra natura che consentano l’individuazione dei singoli enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE. 11.3. Contesto della divulgazione: la divulgazione di informazioni riservate dovrebbe essere evitata laddove un insieme di circostanze quali il mezzo della divulgazione, il numero e le caratteristiche dei destinatari, il momento della divulgazione e qualsiasi altra circostanza distintiva comporti il rischio che i singoli enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE siano individuati.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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