+10. Le autorità competenti valutano l’opportunità di applicare questi orientamenti a enti diversi …
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10. Le autorità competenti valutano l’opportunità di applicare questi orientamenti a enti diversi …
Le autorità competenti valutano l’opportunità di applicare questi orientamenti a enti diversi da quelli definiti al paragrafo 17, e in particolare a: - a. intermediari diversi dagli intermediari del credito, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/17/UE;
- b. «rappresentanti designati», quali definiti all’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/17/UE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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