+10. Le autorità competenti valutano l’opportunità di applicare questi orientamenti a enti diversi …

10. Le autorità competenti valutano l’opportunità di applicare questi orientamenti a enti diversi …

Le autorità competenti valutano l’opportunità di applicare questi orientamenti a enti diversi da quelli definiti al paragrafo 17, e in particolare a:

  • a. intermediari diversi dagli intermediari del credito, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/17/UE;
  • b. «rappresentanti designati», quali definiti all’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/17/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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