+Oggetto e ambito di applicazione
---+5. I presenti orientamenti specificano i requisiti per la formulazione e l’attuazione di politiche …
---+6. Questi orientamenti forniscono indicazioni su come gli istituti finanziari dovrebbero applicare …
---+7. Questi orientamenti non riguardano le remunerazioni corrisposte dagli enti agli intermediari del …
---+8. I prodotti e i servizi bancari rilevanti ai fini dell’applicazione dei presenti orientamenti …
---+9. I presenti orientamenti, inoltre, non pregiudicano l’applicazione di eventuali requisiti più …
---+10. Le autorità competenti valutano l’opportunità di applicare questi orientamenti a enti diversi …
---+11. Le autorità competenti valutano altresì l’opportunità di applicare i presenti orientamenti ai …
---+12. Infine, le autorità competenti considerano l’opportunità di estendere i requisiti previsti dai …
---+13. Laddove questi orientamenti siano espressamente volti al conseguimento di uno specifico …
---+14. L’attuazione dei presenti orientamenti non pregiudica l’obbligo degli enti creditizi di …
|
Oggetto e ambito di applicazione
Oggetto e ambito di applicazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
5. I presenti orientamenti specificano i requisiti per la formulazione e l’attuazione di politiche …
|
I presenti orientamenti specificano i requisiti per la formulazione e l’attuazione di politiche e prassi di remunerazione in relazione all’offerta e alla fornitura ai consumatori di prodotti e servizi bancari da parte degli enti individuati ai sensi della definizione di cui al paragrafo 17, con l’obiettivo di tutelare i consumatori contro i pregiudizi che possono derivare da incentivi non corretti del personale di vendita.
|
|
6. Questi orientamenti forniscono indicazioni su come gli istituti finanziari dovrebbero applicare …
|
Questi orientamenti forniscono indicazioni su come gli istituti finanziari dovrebbero applicare specifiche disposizioni contenute nelle direttive UE applicabili, come (i) l’articolo 74, paragrafo 3, e l’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE2 , che conferisce all’ABE il mandato di emanare orientamenti in merito ai dispositivi di governance degli enti creditizi, ivi comprese le politiche e le prassi di remunerazione, (ii) l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/17/UE3 , che impone agli Stati membri di provvedere affinché la maniera in cui i creditori e gli intermediari del credito remunerano il proprio personale non impedisca loro di agire in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, e (iii) l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/23664 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE5 , che impongono rispettivamente agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica di dotarsi di solidi dispositivi di governance, per ciò che concerne le politiche e le prassi di remunerazione.
2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. 3 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34). 4 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). 5 Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). 6 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
|
|
7. Questi orientamenti non riguardano le remunerazioni corrisposte dagli enti agli intermediari del …
|
Questi orientamenti non riguardano le remunerazioni corrisposte dagli enti agli intermediari del credito (spesso designate con il termine «commissioni») e non pregiudicano l’applicazione delle norme in materia di remunerazione contenute nella direttiva 2014/17/UE6 , e in particolare all’articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva, che impone ai creditori di provvedere affinché la maniera in cui essi remunerano gli intermediari del credito non impedisca al creditore, all’intermediario del credito o al rappresentante designato di agire in modo onesto, equo, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.
|
|
8. I prodotti e i servizi bancari rilevanti ai fini dell’applicazione dei presenti orientamenti …
|
I prodotti e i servizi bancari rilevanti ai fini dell’applicazione dei presenti orientamenti sono quelli che ricadono nell’ambito degli atti legislativi ai sensi dei quali gli enti sono autorizzati o ammessi a svolgere le proprie attività, secondo la definizione di cui al paragrafo 17.
|
|
9. I presenti orientamenti, inoltre, non pregiudicano l’applicazione di eventuali requisiti più …
|
I presenti orientamenti, inoltre, non pregiudicano l’applicazione di eventuali requisiti più rigorosi stabiliti dalla normativa di settore applicabile, e in particolare dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2014/17/UE in relazione alla prestazione di servizi di consulenza relativi a contratti di credito, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 21, di detta direttiva.
|
|
10. Le autorità competenti valutano l’opportunità di applicare questi orientamenti a enti diversi …
|
Le autorità competenti valutano l’opportunità di applicare questi orientamenti a enti diversi da quelli definiti al paragrafo 17, e in particolare a: - a. intermediari diversi dagli intermediari del credito, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/17/UE;
- b. «rappresentanti designati», quali definiti all’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/17/UE.
|
|
11. Le autorità competenti valutano altresì l’opportunità di applicare i presenti orientamenti ai …
|
Le autorità competenti valutano altresì l’opportunità di applicare i presenti orientamenti ai rapporti con soggetti diversi dai consumatori secondo la definizione di cui al paragrafo 17, quali microimprese e piccole e medie imprese (PMI).
|
|
12. Infine, le autorità competenti considerano l’opportunità di estendere i requisiti previsti dai …
|
Infine, le autorità competenti considerano l’opportunità di estendere i requisiti previsti dai presenti orientamenti alle remunerazioni (altresì dette «commissioni») versate dagli istituti finanziari agli intermediari del credito.
|
|
13. Laddove questi orientamenti siano espressamente volti al conseguimento di uno specifico …
|
Laddove questi orientamenti siano espressamente volti al conseguimento di uno specifico risultato, questo può essere conseguito attraverso mezzi diversi. Le autorità competenti valutano l’idoneità dei mezzi utilizzati dagli istituti finanziari, tenendo conto del modello commerciale adottato, delle dimensioni e della complessità.
|
|
14. L’attuazione dei presenti orientamenti non pregiudica l’obbligo degli enti creditizi di …
|
L’attuazione dei presenti orientamenti non pregiudica l’obbligo degli enti creditizi di ottemperare agli orientamenti dell’ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, e dell’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull’informativa ai sensi dell’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|