+17. Gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 …
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17. Gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 …
Gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inclusi nei fondi propri conformemente ai limiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (parte 10, capo 2), secondo il quale tali elementi sono progressivamente esclusi dai fondi propri2 . Applicando sia l’orientamento 1 sia l’orientamento 2, nella sequenza della svalutazione e della conversione, gli elementi aggiuntivi di classe 1 conformi alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering , incluso qualsiasi importo gradualmente escluso dai fondi propri in ragione dei limiti di cui alla parte 10, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in particolare l’articolo 486) dovrebbero essere soggetti allo stesso trattamento. Applicazione dell’orientamento 2: gli strumenti di classe 2 nell’ambito del regime di ammortamento dovrebbero essere soggetti al medesimo trattamento riservato agli strumenti aggiuntivi di classe 2 inclusi a pieno titolo nei fondi propri.
2 Ai fini dei presenti orientamenti, tutti gli importi degli elementi calcolati come fondi propri secondo i limiti previsti nella parte 10, capo 2, del regolamento CRR sono soggetti allo stesso trattamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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