+17. Gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 …

17. Gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 …

Gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inclusi nei fondi propri conformemente ai limiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (parte 10, capo 2), secondo il quale tali elementi sono progressivamente esclusi dai fondi propri2 . Applicando sia l’orientamento 1 sia l’orientamento 2, nella sequenza della svalutazione e della conversione, gli elementi aggiuntivi di classe 1 conformi alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering , incluso qualsiasi importo gradualmente escluso dai fondi propri in ragione dei limiti di cui alla parte 10, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in particolare l’articolo 486) dovrebbero essere soggetti allo stesso trattamento.

Applicazione dell’orientamento 2: gli strumenti di classe 2 nell’ambito del regime di ammortamento dovrebbero essere soggetti al medesimo trattamento riservato agli strumenti aggiuntivi di classe 2 inclusi a pieno titolo nei fondi propri.


2 Ai fini dei presenti orientamenti, tutti gli importi degli elementi calcolati come fondi propri secondo i limiti previsti nella parte 10, capo 2, del regolamento CRR sono soggetti allo stesso trattamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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