+37. Durante la valutazione di cui al presente titolo, le autorità competenti dovrebbero utilizzare …

37. Durante la valutazione di cui al presente titolo, le autorità competenti dovrebbero utilizzare …

Durante la valutazione di cui al presente titolo, le autorità competenti dovrebbero utilizzare tutte le fonti informative disponibili, come stabilito nel titolo 6, paragrafo 127, degli Orientamenti dell’ABE sullo SREP, ad esempio le attività di gestione dei rischi dell’ente, le relazioni e gli esiti, come base per l’individuazione delle loro priorità di valutazione prudenziale. Le autorità competenti dovrebbero altresì utilizzare altre fonti di informazione per effettuare tale valutazione, tra cui, se del caso:

  • a. le autovalutazioni dei rischi e dei controlli ICT (se incluse nelle informazioni ICAAP);
  • b. le informazioni di gestione (Management Information - MI) correlate al rischio ICT presentate all’organo di amministrazione dell’ente, ad esempio la reportistica dei rischi ICT periodica e a seguito di incidente (compreso il database delle perdite operative), i dati relativi all’esposizione ai rischi ICT da parte della funzione di gestione del rischio dell’ente;
  • c. i rilievi degli audit interni ed esterni relativi all’ICT segnalati al comitato per l’audit interno dell’ente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/