+9. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.3 si applicano unicamente agli enti creditizi che …
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9. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.3 si applicano unicamente agli enti creditizi che …
Gli orientamenti di cui alla sezione 4.3 si applicano unicamente agli enti creditizi che predispongano il proprio bilancio in conformità degli International Financial Reporting Standards® (“principi IFRS®”), adottati in conformità del regolamento (CE) 1606/20023 e per i quali si applica l’IFRS 9 Strumenti finanziari (“IFRS 9”).
3 Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1) 4 ABE/GL/2014/13. 5 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 1-337).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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