+9. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.3 si applicano unicamente agli enti creditizi che …

9. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.3 si applicano unicamente agli enti creditizi che …

Gli orientamenti di cui alla sezione 4.3 si applicano unicamente agli enti creditizi che predispongano il proprio bilancio in conformità degli International Financial Reporting Standards® (“principi IFRS®”), adottati in conformità del regolamento (CE) 1606/20023 e per i quali si applica l’IFRS 9 Strumenti finanziari (“IFRS 9”).


3 Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1) 4 ABE/GL/2014/13. 5 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 1-337).

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/