+61. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
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61. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero prendere in considerazione le informazioni relative alle misure macro-prudenziali ricevute in ottemperanza al paragrafo precedente, al fine di decidere se estendere le misure all’intero ente, ai sensi delle disposizioni sulle misure macro-prudenziali e sul loro riconoscimento volontario stabilite dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).8
8 Cfr. la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macro-prudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2015/2).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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