+5.5 Applicazione di sanzioni e misure di vigilanza
---+58. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
---+59. Fatto salvo l’articolo 41 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base …
---+60. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
---+61. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
---+62. Al momento di prendere decisioni rispetto alle misure macro-prudenziali di riconoscimento …
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5.5 Applicazione di sanzioni e misure di vigilanza
5.5 Applicazione di sanzioni e misure di vigilanza
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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58. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
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L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero applicare all’ente le misure di vigilanza di cui agli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE sulla base dei risultati dello SREP e dei risultati specifici della valutazione dei rischi della succursale in caso di applicazione di misure relative ai rischi assunti dall’ente attraverso una succursale «significant-plus» o a carenze individuate in tale succursale.
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59. Fatto salvo l’articolo 41 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base …
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Fatto salvo l’articolo 41 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero coordinare l’applicazione delle misure di vigilanza e delle misure precauzionali adottate in relazione alla succursale «significant-plus», nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza, considerando in particolare quanto segue: - a. il tipo di misure da adottare;
- b. le tempistiche e la durata delle misure;
- c. l’ambito d’applicazione delle misure in termini di esposizioni interessate, governance o qualsiasi altra questione, o relative a singoli, se rivolte a privati, rilevante o rilevanti; nonché
- d. collegamenti con i risultati della vigilanza emersi dalla valutazione dei rischi della succursale.
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60. L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro …
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L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitanti dovrebbero, periodicamente, mettersi reciprocamente al corrente di eventuali misure macro-prudenziali, o di qualsiasi altra misura applicata a enti o succursali ai fini della salvaguardia della stabilità finanziaria, che potrebbero essere pertinenti per l’ente o per le succursali molto significative.
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61. L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro …
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L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero prendere in considerazione le informazioni relative alle misure macro-prudenziali ricevute in ottemperanza al paragrafo precedente, al fine di decidere se estendere le misure all’intero ente, ai sensi delle disposizioni sulle misure macro-prudenziali e sul loro riconoscimento volontario stabilite dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).8
8 Cfr. la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macro-prudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2015/2).
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62. Al momento di prendere decisioni rispetto alle misure macro-prudenziali di riconoscimento …
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Al momento di prendere decisioni rispetto alle misure macro-prudenziali di riconoscimento applicate in uno Stato membro ospitante a un ente che opera attraverso una succursale, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbero inoltre considerare quanto segue: - a. tipo, ambito d’applicazione e natura delle misure macro-prudenziali e se si tratti di «misure relative al primo pilastro» (ad esempio, modifiche ai fattori di ponderazione del rischio, a norma dell’articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013) o «misure relative al secondo pilastro» (ad esempio, un fattore minimo di ponderazione del rischio applicato a norma dell’articolo 103 della direttiva 2013/36/UE);
- b. ambito d’applicazione e natura delle operazioni della succursale, in particolare se le sue operazioni o esposizioni sarebbero state interessate dalla misura macro-prudenziale, laddove le operazioni o le esposizioni fossero state effettuate da un ente operante nello Stato membro ospitante tramite una controllata, piuttosto che mediante una succursale;
- c. quadro macro-prudenziale ed eventuali misure macro-prudenziali esistenti nello Stato membro d’origine che siano applicabili all’ente (e quindi alle sue succursali) e se tali misure siano intese ad affrontare lo stesso rischio di quelle applicate dall’autorità competente ospitante;
- d. le raccomandazioni del CERS che stabiliscono norme minime in materia di reciprocità in questioni macro-prudenziali9 .
9 Ibid.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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