+21. Al fine di garantire che i dati utilizzati nello sviluppo del modello ai fini dell’assegnazione …
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21. Al fine di garantire che i dati utilizzati nello sviluppo del modello ai fini dell’assegnazione …
Al fine di garantire che i dati utilizzati nello sviluppo del modello ai fini dell’assegnazione di debitori o esposizioni a classi o pool siano rappresentativi del portafoglio di applicazione, coperto dal pertinente modello, come previsto dall’articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dall’articolo 40, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, nella fase di sviluppo del modello, gli enti dovrebbero analizzare la rappresentatività dei dati, considerando tutti gli aspetti seguenti: - (a) ambito di applicazione;
- (b) definizione di default;
- (c) distribuzione delle caratteristiche di rischio rilevanti;
- (d) criteri di affidamento dei finanziamenti e politiche di recupero.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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