+4.2 Data requirements
---+15. Al fine di ottemperare alla disposizione di cui all’articolo 76 delle norme tecniche di …
---+16. Affinché i dati utilizzati durante lo sviluppo del modello e l’applicazione dei parametri di …
---+17. Al fine di soddisfare il requisito della rappresentatività dei dati utilizzati nei modelli PD e …
---+18. Gli enti dovrebbero utilizzare gli stessi standard e metodi per la valutazione della …
---+19. Laddove si utilizzino dati esterni o aggregati, gli enti dovrebbero ottenere informazioni …
---+20. Gli enti dovrebbero analizzare la rappresentatività dei dati nel caso di utilizzo di modelli …
---+21. Al fine di garantire che i dati utilizzati nello sviluppo del modello ai fini dell’assegnazione …
---+22. Ai fini del paragrafo 21 lettera (a), gli enti dovrebbero analizzare la segmentazione delle …
---+23. Ai fini del paragrafo 21 lettera (b), gli enti dovrebbero garantire che la definizione di …
---+24. Ai fini del paragrafo 21 lettera (c), gli enti dovrebbero analizzare la distribuzione e …
---+25. Gli enti dovrebbero analizzare la rappresentatività dei dati in termini di composizione del …
---+26. Ai fini del paragrafo 21 lettera (d), gli enti dovrebbero analizzare se durante il periodo …
---+27. Nel modello PD, la rappresentatività dei dati utilizzati nello sviluppo del modello di …
---+28. Affinché gli enti possano garantire che i dati utilizzati nella quantificazione del rischio …
---+29. Ai fini del paragrafo 28 lettera (a), gli enti dovrebbero eseguire l’analisi specificata al …
---+30. Ai fini del paragrafo 28 lettera (b) e al fine di garantire che la definizione di default su …
---+31. Ai fini del paragrafo 28 lettera (c), gli enti dovrebbero effettuare un’analisi appropriata per …
---+32. Ai fini del paragrafo 28 lettera (d), gli enti dovrebbero eseguire l’analisi delle condizioni …
---+33. Ai fini del paragrafo 28 lettera (e), gli enti dovrebbero analizzare se durante il periodo …
---+34. Laddove la rappresentatività dei dati valutati conformemente ai paragrafi da 28 a 33 sia …

4.2 Data requirements

4.2.1 Quality of data

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
15. Al fine di ottemperare alla disposizione di cui all’articolo 76 delle norme tecniche di …

Al fine di ottemperare alla disposizione di cui all’articolo 76 delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, la quale prevede che gli enti dispongano di politiche, processi e metodi solidi per valutare e migliorare la qualità dei dati utilizzati ai fini della misurazione del rischio di credito e dei processi di gestione, gli enti dovrebbero garantire che tali politiche siano applicate a tutti i dati utilizzati durante lo sviluppo e la calibrazione del modello, nonché ai dati utilizzati nell’applicazione dei parametri di rischio.

16. Affinché i dati utilizzati durante lo sviluppo del modello e l’applicazione dei parametri di …

Affinché i dati utilizzati durante lo sviluppo del modello e l’applicazione dei parametri di rischio, quali input del modello, soddisfino i requisiti di accuratezza, completezza e pertinenza di cui all’articolo 174, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, quest’ultimo dovrebbe essere sufficientemente preciso da evitare distorsioni significative nell’esito dell’assegnazione di esposizioni a classi o pool di debitori o operazioni e non dovrebbe contenere distorsioni che rendano i dati inadatti a questo fine.

4.2.2 Governance per la rappresentatività dei dati

17. Al fine di soddisfare il requisito della rappresentatività dei dati utilizzati nei modelli PD e …

Al fine di soddisfare il requisito della rappresentatività dei dati utilizzati nei modelli PD e LGD di cui all’articolo 174, lettera c), all’articolo 179, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 179, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché agli articoli 40 e 45 delle norme tecniche di regolamentazione metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, gli enti dovrebbero disporre di politiche, processi e metodi solidi per valutare la rappresentatività dei dati utilizzati ai fini della stima dei parametri di rischio. Nelle politiche interne, gli enti dovrebbero specificare i test statistici e le metriche da utilizzare ai fini della valutazione della rappresentatività dei dati utilizzati per la differenziazione del rischio e, separatamente, per i dati utilizzati nella quantificazione del rischio. Inoltre, gli enti dovrebbero specificare i metodi per la valutazione qualitativa dei dati per i casi, definiti nelle loro politiche, in cui l’applicazione dei test statistici non sia possibile.

18. Gli enti dovrebbero utilizzare gli stessi standard e metodi per la valutazione della …

Gli enti dovrebbero utilizzare gli stessi standard e metodi per la valutazione della rappresentatività dei dati provenienti da fonti diverse, compresi dati interni, esterni e aggregati

  • o una combinazione degli stessi, a meno che l’utilizzo di diversi metodi sia giustificato dalla specificità della fonte dei dati o dalla disponibilità delle informazioni.
19. Laddove si utilizzino dati esterni o aggregati, gli enti dovrebbero ottenere informazioni …

Laddove si utilizzino dati esterni o aggregati, gli enti dovrebbero ottenere informazioni sufficienti dai fornitori di dati per valutare la rappresentatività di tali dati esterni o aggregati nei propri portafogli e processi.

4.2.3 Rappresentatività dei dati per lo sviluppo dei modelli

20. Gli enti dovrebbero analizzare la rappresentatività dei dati nel caso di utilizzo di modelli …

Gli enti dovrebbero analizzare la rappresentatività dei dati nel caso di utilizzo di modelli statistici e altri metodi automatici per l’assegnazione delle esposizioni a classi o pool, nonché nel caso di modelli statistici di previsione di default che generino stime di probabilità di default per singoli debitori o operazioni. Ai fini dello sviluppo dei modelli, gli enti dovrebbero selezionare un insieme di dati appropriato a garantire che la performance del modello sul portafoglio di applicazione, in particolare il suo potere discriminatorio, non siano significativamente limitate da una rappresentatività insufficiente dei dati.

21. Al fine di garantire che i dati utilizzati nello sviluppo del modello ai fini dell’assegnazione …

Al fine di garantire che i dati utilizzati nello sviluppo del modello ai fini dell’assegnazione di debitori o esposizioni a classi o pool siano rappresentativi del portafoglio di applicazione, coperto dal pertinente modello, come previsto dall’articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dall’articolo 40, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, nella fase di sviluppo del modello, gli enti dovrebbero analizzare la rappresentatività dei dati, considerando tutti gli aspetti seguenti:

  • (a) ambito di applicazione;
  • (b) definizione di default;
  • (c) distribuzione delle caratteristiche di rischio rilevanti;
  • (d) criteri di affidamento dei finanziamenti e politiche di recupero.
22. Ai fini del paragrafo 21 lettera (a), gli enti dovrebbero analizzare la segmentazione delle …

Ai fini del paragrafo 21 lettera (a), gli enti dovrebbero analizzare la segmentazione delle esposizioni creditizie e considerare se siano state apportate modifiche all’ambito di applicazione del modello considerato nel periodo coperto dai dati utilizzati nello sviluppo del modello per l’assegnazione dei debitori o delle esposizioni a classi o pool. Laddove tali cambiamenti siano stati osservati, gli enti dovrebbero analizzare i fattori di rischio rilevanti per la modifica dell’ambito di applicazione del modello confrontando la loro distribuzione nell’insieme di dati di riferimento prima e dopo la modifica, nonché la distribuzione di tali fattori di rischio nel portafoglio di applicazione. A tal fine, gli enti dovrebbero applicare metodologie statistiche come l’analisi di cluster o tecniche simili per dimostrare la rappresentatività. Nel caso di modelli consortili, l’analisi dovrebbe essere eseguita considerando la parte dell’ambito di applicazione del modello utilizzata da un ente.

23. Ai fini del paragrafo 21 lettera (b), gli enti dovrebbero garantire che la definizione di …

Ai fini del paragrafo 21 lettera (b), gli enti dovrebbero garantire che la definizione di default su cui si basano i dati utilizzati per lo sviluppo del modello sia coerente nel tempo e, in particolare, che sia coerente con tutto quanto segue:

  • (a) sono stati effettuati aggiustamenti per ottenere coerenza con la definizione di default correntemente utilizzata qualora modificata durante il periodo di osservazione;
  • (b) l’ente ha adottato misure adeguate nel caso in cui il modello copra esposizioni in più giurisdizioni che applicano o abbiano applicato definizioni di default diverse;
  • (c) la definizione di default per ciascuna fonte di dati è stata analizzata separatamente;
  • (d) la definizione di default utilizzata ai fini dello sviluppo del modello non ha un impatto negativo sulla struttura e sulla performance del modello di rating, in termini di differenziazione del rischio e potere predittivo, laddove tale definizione sia diversa da quella utilizzata dall’ente a norma dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
24. Ai fini del paragrafo 21 lettera (c), gli enti dovrebbero analizzare la distribuzione e …

Ai fini del paragrafo 21 lettera (c), gli enti dovrebbero analizzare la distribuzione e l’intervallo di valori delle principali caratteristiche di rischio dei dati utilizzati nello sviluppo del modello utilizzato per la differenziazione del rischio rispetto al portafoglio di applicazione. Per quanto riguarda i modelli LGD, gli enti dovrebbero eseguire tali analisi separatamente per le esposizioni non in stato di default e per quelle in stato di default.

25. Gli enti dovrebbero analizzare la rappresentatività dei dati in termini di composizione del …

Gli enti dovrebbero analizzare la rappresentatività dei dati in termini di composizione del portafoglio in funzione delle caratteristiche di rischio rilevanti sulla base di test statistici specificati nelle loro politiche, al fine di garantire che l’intervallo di valori osservato per tali caratteristiche di rischio nel portafoglio di applicazione sia adeguatamente riflesso nel campione di sviluppo. Qualora l’applicazione di test statistici non sia possibile, gli enti dovrebbero effettuare quantomeno un’analisi qualitativa basata su statistiche descrittive della composizione del portafoglio, tenendo conto dei possibili effetti di maturazione di cui all’articolo 180, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel considerare i risultati di tale analisi, gli enti dovrebbero tenere conto della sensibilità delle caratteristiche di rischio alle condizioni economiche. Le differenze sostanziali nelle caratteristiche di rischio fondamentali tra il campione di dati e il portafoglio di applicazione dovrebbero essere affrontate, ad esempio, utilizzando un altro campione di dati o un sottoinsieme di osservazioni

  • o riflettendo adeguatamente tali caratteristiche di rischio quali fattori di rischio nel modello.
26. Ai fini del paragrafo 21 lettera (d), gli enti dovrebbero analizzare se durante il periodo …

Ai fini del paragrafo 21 lettera (d), gli enti dovrebbero analizzare se durante il periodo storico di osservazione rilevante si siano verificati cambiamenti significativi nei loro criteri di affidamento dei finanziamenti o nelle politiche di recupero o nel contesto giuridico pertinente, comprese modifiche alla disciplina dell’insolvenza, procedure legali di esecuzione forzata e qualsiasi normativa relativa all’escussione di garanzie reali che possano influenzare il livello di rischio o la distribuzione o gli intervalli di valori relativi alle caratteristiche di rischio nel portafoglio coperto dal modello considerato. Laddove gli enti osservino tali cambiamenti, questi dovrebbero confrontare i dati inclusi nell’insieme di dati di riferimento prima e dopo la modifica della politica. Gli enti dovrebbero garantire la comparabilità degli attuali standard di affidamento o recupero con quelli applicati alle osservazioni incluse nell’insieme di dati di riferimento e utilizzate per lo sviluppo del modello.

27. Nel modello PD, la rappresentatività dei dati utilizzati nello sviluppo del modello di …

Nel modello PD, la rappresentatività dei dati utilizzati nello sviluppo del modello di differenziazione del rischio non richiede che la percentuale di esposizioni in stato di default e non in stato di default in questo insieme di dati sia pari alla proporzione di esposizioni in stato di default e non in stato di default nel portafoglio di applicazione dell’ente. Tuttavia, gli enti dovrebbero disporre di un numero sufficiente di osservazioni in stato di default e non in stato di default nell’insieme di dati di sviluppo e dovrebbero documentare la difformità.

4.2.4 Rappresentatività dei dati per la calibrazione dei parametri di rischio

28. Affinché gli enti possano garantire che i dati utilizzati nella quantificazione del rischio …

Affinché gli enti possano garantire che i dati utilizzati nella quantificazione del rischio siano rappresentativi del portafoglio di applicazione coperto dal modello pertinente, conformemente alla parte tre, capo 3, sezione 6, sottosezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2031 e all’articolo 45, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB, gli enti dovrebbero analizzare la comparabilità dei dati utilizzati ai fini del calcolo dei tassi di default medi nel lungo periodo o delle LGD di lungo periodo di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del caso, la rappresentatività del pool a norma dell’articolo 179, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, per quanto concerne tutti gli elementi seguenti:

  • (a) ambito di applicazione;
  • (b) definizione di default;
  • (c) distribuzione delle caratteristiche di rischio rilevanti;
  • (d) condizioni economiche o di mercato attuali e prevedibili;
  • (e) criteri di affidamento dei finanziamenti e politiche di recupero.
29. Ai fini del paragrafo 28 lettera (a), gli enti dovrebbero eseguire l’analisi specificata al …

Ai fini del paragrafo 28 lettera (a), gli enti dovrebbero eseguire l’analisi specificata al paragrafo 22.

30. Ai fini del paragrafo 28 lettera (b) e al fine di garantire che la definizione di default su …

Ai fini del paragrafo 28 lettera (b) e al fine di garantire che la definizione di default su cui si basano i dati utilizzati per la quantificazione del rischio per ciascuna fonte di dati sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero confrontare la definizione di default applicata attualmente dall’ente con le definizioni utilizzate per le osservazioni incluse nell’insieme di dati utilizzato per la quantificazione del rischio. Qualora la definizione di default sia cambiata durante il periodo storico di osservazione, gli enti dovrebbero valutare la rappresentatività dei dati storici inclusi nell’insieme di dati di riferimento e utilizzati per la quantificazione del rischio nello stesso modo specificato per i dati esterni nel capo 6 degli orientamenti dell’ABE sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. Se la definizione di default è stata modificata più di una volta durante il periodo storico di osservazione, gli enti dovrebbero eseguire separatamente l’analisi di ciascuna delle precedenti definizioni di default.

31. Ai fini del paragrafo 28 lettera (c), gli enti dovrebbero effettuare un’analisi appropriata per …

Ai fini del paragrafo 28 lettera (c), gli enti dovrebbero effettuare un’analisi appropriata per garantire che, a livello di segmento di calibrazione, gli intervalli di valori delle principali caratteristiche di rischio nel portafoglio di applicazione siano comparabili a quelli del portafoglio che costituisce l’insieme di dati di riferimento per la quantificazione del rischio fino al grado richiesto per garantire che quest’ultima non risulti distorta.

32. Ai fini del paragrafo 28 lettera (d), gli enti dovrebbero eseguire l’analisi delle condizioni …

Ai fini del paragrafo 28 lettera (d), gli enti dovrebbero eseguire l’analisi delle condizioni economiche e di mercato sottostanti i dati nel modo seguente:

  • (a) per quanto riguarda la stima della PD, conformemente alla sezione 5.3.4;
  • (b) per quanto riguarda la stima della LGD, conformemente alla sezione 6.3.2 e tenendo conto della fase recessiva come previsto dall’articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
33. Ai fini del paragrafo 28 lettera (e), gli enti dovrebbero analizzare se durante il periodo …

Ai fini del paragrafo 28 lettera (e), gli enti dovrebbero analizzare se durante il periodo storico di osservazione rilevante vi siano stati cambiamenti significativi nei criteri di affidamento dei finanziamenti o nelle politiche di recupero, tali da influenzare il livello di rischio o la distribuzione o gli intervalli di valori delle caratteristiche dei fattori di rischio rilevanti nel portafoglio coperto dal modello considerato. Nel caso in cui gli enti osservino tali cambiamenti, questi dovrebbero analizzare la potenziale distorsione nelle stime dei parametri di rischio derivante da tali cambiamenti nel seguente modo:

  • (a) per quanto riguarda la stima della PD, in termini di livello dei tassi di default e dell’intervallo di probabile variabilità dei tassi di default;
  • (b) per quanto riguarda la stima della LGD, in termini di tassi di perdita, durata media dei processi di recupero, frequenze di utilizzo di scenari di recupero e distribuzioni dell’entità delle perdite.
34. Laddove la rappresentatività dei dati valutati conformemente ai paragrafi da 28 a 33 sia …

Laddove la rappresentatività dei dati valutati conformemente ai paragrafi da 28 a 33 sia insufficiente e determini una distorsione o una maggiore incertezza sulla quantificazione del rischio, gli enti dovrebbero introdurre un appropriato aggiustamento per correggere la distorsione e dovrebbero applicare un margine di cautela, conformemente alla sezione 4.4.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/