+214. Ai fini dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti non dovrebbero includere …
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214. Ai fini dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti non dovrebbero includere …
Ai fini dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti non dovrebbero includere cancellazioni parziali nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti, generali e specifiche. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo dell’importo delle perdite attese per l’applicazione degli articoli 158 e 159 del regolamento (UE) - n. 575/2013 dovrebbe essere basato sul valore dell’esposizione al lordo delle rettifiche di valore, ma al netto delle cancellazioni.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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