+78. In base agli esiti dell’autovalutazione dell’ente creditizio relativa alla propria capacità di …

78. In base agli esiti dell’autovalutazione dell’ente creditizio relativa alla propria capacità di …

In base agli esiti dell’autovalutazione dell’ente creditizio relativa alla propria capacità di gestione delle NPE, di cui alla sezione 4.2.1, gli enti dovrebbero riesaminare regolarmente l’adeguatezza delle rispettive risorse interne ed esterne per il recupero delle NPE e rimediare in tempi rapidi a qualsiasi eventuale carenza di organico. Dato che le attività di recupero potrebbero rappresentare un onere rilevante per le risorse, gli enti creditizi dovrebbero valutare se sia opportuno ricorrere a contratti a tempo determinato, a soluzioni di esternalizzazione ad altri dipartimenti o a società terze, oppure a joint venture per il recupero delle NPE. Tuttavia, la responsabilità finale per queste attività resta a carico dell’ente creditizio. Qualora si decida di ricorrere a società esterne, gli enti creditizi dovrebbero garantire che tale esternalizzazione avvenga nel rispetto della legislazione in vigore o dei requisiti normativi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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