+159. In aggiunta, laddove un debitore sia esposto anche nei confronti di un ente creditizio con cui …

159. In aggiunta, laddove un debitore sia esposto anche nei confronti di un ente creditizio con cui …

In aggiunta, laddove un debitore sia esposto anche nei confronti di un ente creditizio con cui non siano in essere accordi di misure di concessione, l’ente creditizio dovrebbe considerare gli effetti e la performance di tali esposizioni ai fini della valutazione della capacità del debitore di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure. La considerazione degli arretrati non influisce sul livello di applicazione dello stato di esposizione deteriorata, in linea con l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e solo le esposizioni alle quali sono state applicate misure di concessione dovrebbero essere identificate come FBE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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