+7.3.3 Rientro in bonis/uscita dallo stato di esposizione deteriorata
---+157. Gli enti creditizi dovrebbero riclassificare le NPE, incluse le FBE, come in bonis in linea …
---+158. Le politiche interne dell’ente creditizio in materia di riclassificazione delle esposizioni …
---+159. In aggiunta, laddove un debitore sia esposto anche nei confronti di un ente creditizio con cui …
---+160. La presenza di condizioni contrattuali che estendono il periodo del rimborso, quali i periodi …
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7.3.3 Rientro in bonis/uscita dallo stato di esposizione deteriorata
7.3.3 Rientro in bonis/uscita dallo stato di esposizione deteriorata
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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157. Gli enti creditizi dovrebbero riclassificare le NPE, incluse le FBE, come in bonis in linea …
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Gli enti creditizi dovrebbero riclassificare le NPE, incluse le FBE, come in bonis in linea con l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Gli enti creditizi dovrebbero condurre un’analisi finanziaria del debitore al fine di stabilire l’assenza di criticità riguardanti la capacità del debitore di rimborsare le obbligazioni creditizie.
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158. Le politiche interne dell’ente creditizio in materia di riclassificazione delle esposizioni …
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Le politiche interne dell’ente creditizio in materia di riclassificazione delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate dovrebbero specificare le prassi mediante le quali determinare l’assenza di criticità relative alla capacità del debitore di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione stabilite dall’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Tali politiche dovrebbero definire i criteri in termini di pagamenti effettuati durante il periodo per il rientro in bonis di almeno un anno e definire la capacità del debitore di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione (in modo tale da rendere probabile il rimborso integrale del debito) senza fare affidamento sull’escussione delle garanzie, dimostrando almeno pagamenti di un importo non irrilevante della quota capitale. Queste politiche dovrebbero richiedere il rimborso sia del capitale sia degli interessi.
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159. In aggiunta, laddove un debitore sia esposto anche nei confronti di un ente creditizio con cui …
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In aggiunta, laddove un debitore sia esposto anche nei confronti di un ente creditizio con cui non siano in essere accordi di misure di concessione, l’ente creditizio dovrebbe considerare gli effetti e la performance di tali esposizioni ai fini della valutazione della capacità del debitore di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure. La considerazione degli arretrati non influisce sul livello di applicazione dello stato di esposizione deteriorata, in linea con l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e solo le esposizioni alle quali sono state applicate misure di concessione dovrebbero essere identificate come FBE.
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160. La presenza di condizioni contrattuali che estendono il periodo del rimborso, quali i periodi …
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La presenza di condizioni contrattuali che estendono il periodo del rimborso, quali i periodi di tolleranza per il capitale, dovrebbero comportare per l’esposizione oggetto di concessioni la permanenza nello stato di esposizione deteriorata fino a quando i criteri esposti all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione non siano stati soddisfatti. La conclusione del periodo per il rientro in bonis di un anno non comporta l’automatica riclassificazione a in bonis a meno che non siano stati effettuati pagamenti regolari nel corso dei 12 mesi e sia stata conclusa una valutazione sull’inadempienza probabile senza rilevarne alcuna indicazione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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