| Pagamenti ridotti | Riduzione dell’importo delle rate di rimborso per un periodo definito di breve durata al fine di tener conto del peggioramento della situazione finanziaria del debitore e successiva prosecuzione dei rimborsi sulla base della capacità di rimborso prevista. Gli interessi rimangono interamente esigibili. | Cfr. «1. Pagamento di soli interessi». Se l’entità della riduzione dei pagamenti è moderata e sono soddisfatte tutte le altre condizioni indicate in precedenza, questa misura potrebbe essere applicata per un periodo superiore a 24 mesi. |