+44. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le …
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44. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le …
Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni non dovrebbero essere considerate come aventi una «valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente» qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: - (a) i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti sono analoghi;
- (b) per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la loro performance non sarebbe stata significativamente diversa.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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