+44. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le …

44. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le …

Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni non dovrebbero essere considerate come aventi una «valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente» qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • (a) i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti sono analoghi;
  • (b) per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la loro performance non sarebbe stata significativamente diversa.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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