+66. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, i valori di attivazione …
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66. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, i valori di attivazione …
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, i valori di attivazione (trigger) relativi al deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti possono includere quanto segue: - (a) per quanto riguarda le esposizioni sottostanti per le quali è possibile determinare una perdita attesa regolamentare (EL) a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o di un altro regolamento UE pertinente, le perdite cumulative superiori a una determinata percentuale della perdita attesa regolamentare relativa a un orizzonte temporale annuale sulle esposizioni sottostanti e la durata media ponderata dell’operazione;
- (b) le inadempienze non scadute cumulative che sono superiori a una determinata percentuale della somma dell’importo nominale in essere del segmento detenuto dagli investitori e dei segmenti ad essi subordinati;
- (c) la qualità creditizia media ponderata del portafoglio che scende al di sotto di un determinato livello prestabilito o la concentrazione di esposizioni in categorie ad alto rischio di credito (probabilità di default) che sale al di sopra di un livello prestabilito.
5.5 Clausole di rimborso anticipato/eventi attivatori della conclusione del periodo rotativo (articolo 21, paragrafo 6) Evento di insolvenza riguardante il gestore
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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