+80. Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la verifica da condurre …

80. Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la verifica da condurre …

Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la verifica da condurre sulla base del campione rappresentativo, applicando un livello di confidenza pari almeno al 95 %, dovrebbe comprendere entrambi i seguenti elementi:

  • (a) una verifica della conformità delle esposizioni sottostanti nel portafoglio provvisorio con i criteri di ammissibilità che possono essere sottoposti a prova prima dell’emissione;
  • (b) una verifica dell’esattezza dei dati comunicati agli investitori in qualsiasi documento di offerta formale riguardante le esposizioni sottostanti.

Conferma della verifica

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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