+80. Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la verifica da condurre …
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80. Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la verifica da condurre …
Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la verifica da condurre sulla base del campione rappresentativo, applicando un livello di confidenza pari almeno al 95 %, dovrebbe comprendere entrambi i seguenti elementi: - (a) una verifica della conformità delle esposizioni sottostanti nel portafoglio provvisorio con i criteri di ammissibilità che possono essere sottoposti a prova prima dell’emissione;
- (b) una verifica dell’esattezza dei dati comunicati agli investitori in qualsiasi documento di offerta formale riguardante le esposizioni sottostanti.
Conferma della verifica
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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