+11. Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che …
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11. Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che …
Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che applicano il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD in conformità dell’articolo 143, paragrafo 2, di tale regolamento possono riconoscere l’attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento. Gli enti possono riconoscere l’attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 laddove tali requisiti siano menzionati nella parte tre, titolo II, capo 3, di detto regolamento e in conformità dei presenti orientamenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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